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Chieti, sovraffollamento canile rifugio comunale

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Disposto il disciplinare con i gradi di priorità per l’accoglienza dei cani di proprietà

di SONIA DI MASSIMO

Le statistiche parlano chiaro: nelle nostre città il fenomeno
del sovraffollamento nei canili rappresenta una delle criticità da arginare, situazione che va a degenerare al sud considerata la
presenza piuttosto nutrita di molti cani randagi non sterilizzati lungo
le strade. Molto spesso il numero degli animali oltrepassa la soglia
limite consentita dal canile rifugio. Ecco perché il Comune di Chieti,
nella persona dell’assessore Alessandro Bevilacqua, con delega
alle Politiche del mondo animale, si è attivato per fronteggiare la
questione sovraffollamento del canile rifugio comunale “Achille
Bonincontro” di Strada Vallepara, in grado di accogliere 250 cani. Il
provvedimento disciplina l’inserimento all’interno della struttura dei
cani di proprietà regolarmente iscritti all’anagrafe canina del
Comune di Chieti e, dunque, dotati di “microchip” per
l’identificazione del cane, (il microchip è obbligatorio per legge,
tanto che è vietato cedere un cane se ne è sprovvisto). Il
disciplinare regolamenta sia l‘accoglienza temporanea dell’animale
sia l’eventuale ingresso nel canile di un cane di proprietà
accalappiato in quanto vagante per le strade.

Ora, il regolamento comunale per la tutela degli animali,
approvato con delibera del Consiglio Comunale nel 2015, dispone
che, a seguito di un periodo preliminare di osservazione presso il
canile sanitario, è possibile far richiesta di autorizzazione al
Sindaco di consegna del cane al rifugio comunale, qualora il
proprietario
incorresse nell’impossibilità di detenere con sé l’animale.

“Nella domanda – ha sottolineato l’assessore Bevilacqua- dovranno
essere indicate le cause che impediscono la detenzione, il certificato di
proprietà/iscrizione all’Anagrafe canina, foto e libretto sanitario. Il
Sindaco, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del
canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l’avvenuto
rilascio dell’autorizzazione o il diniego. Nel caso in cui non vi sia disponibilità al momento della richiesta- ha concluso l’assessore – verrà
redatta ed aggiornata una lista d’attesa che sarà utilizzata sulla base
dei criteri di priorità”.

Ecco le prescrizioni contenute nel disciplinare che individua i
tre gradi di priorità indicati dall’ufficio Sanità del Comune che
consentono l’introduzione nel canile: 


Priorità 1): Cane sequestrato/confiscato; cane di proprietà di una
persona deceduta senza parenti/senza eredi; cane di persona sola
anziana non più autosufficiente senza parenti; cane con
aggressività non controllata.

Priorità 2): Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che
hanno necessità di collocare il cane nella struttura comunale per le
seguenti motivazioni:

A) sfratto esecutivo, impossibilità a reperire
alloggio idoneo anche per il cane;

B) Allergia al pelo di cane di un
familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con
impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile);

C)
Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono
essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a
detenere il cane in spazio idoneo nel cortile);

D) Cane di proprietà
di una persona deceduta con parenti indigenti non eredi che non se
ne vogliono occupare;

E) Cane di persona sola anziana non più
autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono
occupare;

F) trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento
condominiale che vieta la detenzione di animali in condominio.

Priorità 3): Famiglie ancorché non indigenti che hanno necessità di
collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:

A) sfratto
esecutivo e impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane;

B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente
manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a
detenere il cane in spazio idoneo nel cortile);

C) Importanti motivi di
salute di un familiare convivente che possono essere aggravati
dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in
spazio idoneo nel cortile);

D) Cane di proprietà di una persona
deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare;

E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti
che non se ne vogliono occupare.

Alcune delucidazioni di carattere economico inerenti le
eventuali spese di mantenimento dell’animale per il periodo di
accoglienza nel canile rifugio: il contributo economico alle spese
non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2, mentre il
versamento annuale dell’importo di 300 euro è previsto per le
rinunce con grado di priorità 3. 
Qualora la rinuncia del cane si verificasse per motivi non
riconducibili ad una delle tre priorità e l’animale venisse preso in
consegna nel canile rifugio, il proprietario è tenuto a versare la
quota annuale di 400 euro per il mantenimento. In merito ai cani
vaganti ospitati nella struttura, questi saranno riconsegnati ai
legittimi proprietari a fronte di un contributo pari a 30 euro (a titolo di
rimborso spese forfettario) e 5 euro per ogni giorno di ricovero nella
struttura, oltre agli eventuali costi sostenuti per microchippatura e
trattamenti sanitari.

Nell’evenienza, infine, in cui il proprietario non provvedesse
all’esborso delle spese previste per il recupero e il ricovero nel
canile, l’amministrazione procederà alla riscossione coattiva
dell’importo dovuto.
Una regolamentazione, questa, predisposta al fine di
ottimizzare al meglio gli spazi del canile rifugio a favore del
benessere degli animali ospitati. Purtroppo, una delle motivazioni
dei sovraffollamenti è determinata dalla deprecabile pratica
dell’abbandono dei cani. Un rimedio nobile per la riduzione del
fenomeno è senza dubbio quello di incentivare la pratica
dell’adozione.

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