Norme nazionali, regionali e regolamenti comunali
Regolamento per la tutela degli animali Comune di Teramo
Regolamento per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini Comune di Pescara
Regolamento per la tutela degli animali Comune di Chieti
Regolamento per la Tutela, la Detenzione e la Circolazione di animali Comune dell’Aquila
Legge Regionale Abruzzo 18 Dicembre 2013 n° 47 | Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 | Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Legge 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 | NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO
Vi è una celebre frase di Leonardo da Vinci molto eloquente che porta ad una riflessione profonda circa la violenza perpetrata verso gli esseri viventi che siano umani e non, in questo caso fa riferimento agli animali. “...ritengo che verrà un tempo nel quale gli uomini conosceranno l’anima degli animali e in cui l’uccisione di un animale sarà considerata con lo stesso biasimo con cui consideriamo oggi quella di un uomo.” Oggi nel 2020, è tempo che qualcuno inizi in maniera concreta e seriamente anche con proposte di legge, a costruire un futuro più dignitoso per i nostri amici animali. La nostra stima va a chi ci prova.
Proposta Disegno di Legge Nazionale
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di diritti e tutela degli animali
Riportiamo di seguito un Disegno di legge nazionale interessante ed articolato, a tutela e contro il maltrattamento degli animali. Un’iniziativa dei senatori Perilli e Maiorino datato 19 Febbraio 2019, purtroppo ancora fermo in commissione. Presenta pene più severe, ampliamento delle fattispecie penali esistenti e introduzione di nuovi reati. Una proposta di legge dettagliata che cita fatti di cronaca come i canili lager, i gatti avvelenati, le sevizie o le le ali rotte agli uccelli da richiamo venatorio, norme più stringenti per tutelare gli animali, come previsto dal contratto di governo. Prevista reclusione per uccisione di animali portata da due a cinque anni, per abbandono da uno a tre, pene aumentate della metà per sevizie legate a spettacoli o manifestazioni vietate e diventerà reato lasciare esche o bocconi avvelenati. Con una modifica al codice di procedura penale ufficiali e agenti di polizia potranno arrestare chiunque sia colto in flagranza di reato per delitti contro gli animali. Inasprimento delle pene anche per quei cacciatori che sparano fuori dai periodi autorizzati o per uccellagione. Una rivoluzionaria proposta di legge che troverete in allegato, ancora in sospeso, ma che ci auspichiamo venga approvata al più presto.
Norme per l’accesso alle spiagge per animali di affezione (Regione Abruzzo)
Norme per l’accesso alle spiagge per gli animali di affezione
Art. 1 (Finalità ed oggetto)
1. La Regione garantisce l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola.
2. I Comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso secondo le norme della presente legge.
3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge.
Art. 2 (Accesso alle spiagge)
1. L’accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1 dell’articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate. 3. È vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
6. È comunque consentito l’accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.
Art. 3 (Sorveglianza e norme igieniche)
1. Fatta salva la responsabilità di cui all’articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell’animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. È interdetto agli animali l’accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli. Al fine di garantire l’igiene dell’animale e la sua protezione dal caldo dovranno essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.
Art. 4 (Cartelli e spazi dedicati)
1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l’abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.
Art. 5 (Cani da salvataggio)
1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l’impiego di unità cinofile lungo le coste.
Art. 6 (Elenco delle aree di accoglienza)
1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l’indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e dove possibile attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.
Art. 7 (Convenzioni)
1.La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.
Art. 8 (Norma finanziaria)
1. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 9 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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