Un prontuario molto utile dell’Enpa: come comportarsi di fronte un animale selvatico durante il lockdown
22 Maggio 2020
Durante il lockdown li abbiamo visti passeggiare per le nostre strade asfaltate, animare le nostre piazze, fontane e parchi. Ma come comportarci quando li incontriamo? Come sapere se ci troviamo di fronte ad un animale in difficoltà che ha bisogno del nostro intervento oppure se con le nostre azioni rischiamo addirittura di metterli in pericolo? In occasione della Giornata della Biodiversità del 22 maggio l’Ente Nazionale Protezione Animali ha deciso di far conoscere un po’ di più attraverso piccole pillole e la condivisione dei vademecum Enpa, l’intrigante mondo degli animali selvatici, troppe volte sotto la luce dei riflettore solo per fatti di cronaca.
Partiamo da un punto fermo. Gli animali selvatici, siano essi passeri, merli, rapaci, ricci, cinghiali, volpi, sono tutti protetti. Dunque, è vietato detenerli e spesso, seppur animati da buone intenzioni, si commettono danni irreparabili. Cosa fare dunque? Per non sbagliare è importante contattare sempre il Centro recupero Animali Selvatici (Cras) più vicino ma è anche importante sapere alcune nozioni troppo spesso ignorate.
Se trovi una rondine o un rondone a terra, raccoglilo sempre! Sono grandi volatori e se sono a terra c’è qualcosa che non va. Ricorda, i genitori di queste specie non seguono i piccoli al di fuori del nido che se sono a terra, sono destinati a morire. Vanno sempre recuperati.
Se trovi un pipistrello a terra, non aver paura e raccoglilo. Forse è ferito, o ha una frattura, oppure è un giovane. Mettilo in una scatola, dai solo da bere e contatta un esperto. E ricorda, sono innocui!
Se incontri dei cinghiali, ricorda che hanno più paura di te! Non correre – sarebbero più veloci – e non ti avvicinare mai, indietreggia lentamente e se hai un cane ricordati di non lasciarlo libero.
Se vedi un piccolo capriolo nel prato, allontanati: è solamente nascosto tra la vegetazione in attesa della mamma che torni. Quindi non ha bisogno di te. Non prenderlo mai!
Se vedi un piccolo uccello ancora non in grado di volare, ma che saltella e ha gli occhi aperti, non prenderlo. C’è la mamma che se ne prende cura, spiegando cosa mangiare e come nascondersi dai predatori: una scuola di natura necessaria e insostituibile. Se è in situazione di pericolo, spostarli all’interno di una siepe nelle vicinanze.
Se vedi un animale ferito, oppure che ritieni in stato di difficoltà, e in caso di dubbio, non agire di testa tua, ma contatta subito i CRAS più vicini che ti aiuteranno a gestire la situazione e a capire se intervenire o no. Puoi anche scattare una fotografia con il tuo cellulare e gli esperti diranno cosa fare e cosa non fare. #Enpa
Per l’Abruzzo CRRS Pescara – CFS Gestione ex- A.S.F.D. viale della Riviera 299, 65123 Pescara – 085 72303
Coronavirus: vademecum Enpa su la gestione degli animali
scarica qui vademecum
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza
Il 15 ottobre 1978, venne proclamata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale. La Dichiarazione è un documento sottoscritto dalla L.I.D.A. (lega Internazionale dei diritti degli Animali) ed altre associazioni animaliste presso la sede dell’UNESCO a Parigi. Pur non avendo valore giuridico, ha lo scopo proporre un codice etico di rispetto verso l’ambiente e ogni animale. L’obiettivo della dichiarazione è sopratutto quello di sensibilizzare la società riguardo la cura e il rispetto degli animali. La Dichiarazione venne approvata non solo dall’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione la scienza e la cultura) ma anche dall’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite).
Prima di proclamare gli articoli sono state fatte alcune considerazioni.
Considerato che tutti gli animali hanno dei diritti e che disconoscere questi diritti portano l’uomo a commettere crimini verso gli animali che, il riconoscere il diritto all’esistenza degli animali è fondamentale per la coesistenza delle specie nel mondo, considerato che il rispetto verso essi è strettamente legato al rispetto fra gli umani e che questi insegnamenti sono importanti nell’educazione a partire dall’infanzia (un bambino educato su questi temi, in futuro sarà un adulto consapevole).
Si proclama
Articolo 1
tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
Articolo 3
Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudely (artt. 544, 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquier);
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvatica ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevita’; b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. (artt. 727 e 727 comma 2 CP)(tutti fgli articoli sui maltrattamenti fanno parte di una legge emanata nel 2004, in Italia, la 189/2004)
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’ animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà’ e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’ uomo; b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita (art. 544 bis CP).
Articolo 12
Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvatici è un genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
Articolo 14
Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell’ animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.Dagli anni ’70, e da questi principi fondanti, sono dovuti passare altri vent’anni prima che si potessero ottenere le prime leggi e normative effettive a favore della tutela animale. Nel 1991 nasce finalmente la legge quadro nazionale 281/91 contro il randagismo, che considera il Sindaco di ogni comune, l’autorità competente e responsabile del benessere di tutti gli animali presenti sul proprio territorio; il Sindaco è infatti tenuto a controllare e a prevenire maltrattamenti, ad arginare il fenomeno del randagismo tramite sterilizzazioni periodiche effettuate dale Asl veterinarie, e ad assicurare agli animali un buono stato di salute tramite i servizi preposti.
Nel 2004 nasce la legge nazionale 189/2004, inerente le disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Nel 2009 entra anche in vigore a livello europeo, l’art. 13 del Trattato di Lisbona che recita:
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.
10 consigli per proteggere gli animali nei periodi più gelidi dell’anno
In inverno sopratutto nei periodi più gelidi, è necessario sapere come proteggere gli animali. Nonostante riescano a sopportare meglio di un umano le basse temperature, è importante tutelarli ugualmente quando il clima è molto rigido.
La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha divulgato 10 consigli per migliorare la qualità della vita degli animali e in che maniera preservarla.
Un’alimentazione adeguata può fare la differenza. Questo perché con l’abbassarsi delle temperature anche loro, come noi, bruciano più calorie. Per i gatti che vivono all’aperto una dieta ricca di nutrienti, grassi e proteine, dall’elevato profilo qualitativo, consente loro di non perdere peso utilizzando le riserve corporee come “carburante” per scaldarsi.
Un riparo idoneo per i cani e gatti che vivono all’aperto, devono avere un luogo asciutto e senza correnti dove dormire e rifugiarsi. La cuccia deve essere coibentata e collocata qualche centimetro da terra e all’interno il pavimento deve essere ricoperto da una coperta di lana.
Una cura costante del corpo dell’animale, come spazzolarlo con regolarità, gli stimola la circolazione sanguigna e un adeguato rinnovo del sottopelo che gli consentirà maggiore protezione anche nei mesi invernali. Inoltre, se si sono bagnati a causa della pioggia o della neve è importante asciugarli bene, soprattutto le zampe e tra le dita, nelle quali spesso si annidano sostanze tossiche.
Il freddo della notte può essere letale per i meno forti. Le temperature rigide della notte possono essere letali per cani anziani o malati , cani di piccola taglia e a pelo raso. Non dovrebbero essere lasciati all’aperto di notte.
Una ciotola dell’acqua doc. Il recipiente dell’acqua se collocato all’esterno dovrebbe essere di plastica perchè il metallo conduce il freddo e l’acqua potrebbe congelarsi.
Non lasciare il cane incustodito in auto. Il veicolo potrebbe diventare una sorta di frigorifero, soprattutto durante le ore serali, causando l’ipotermia o il congelamento dell’animale. Altrimenti va messa una coperta in macchina: in caso di emergenza.
Non lasciare un animale incustodito nel garage È assolutamente sconsigliato custodire l’animale in garage, nel caso non ci siano alternative , non versate mai l’antigelo per la macchina a terra o sopra un tombino: qualche cane o gatto potrebbe leccarlo è pericoloso e va portato urgentemente dal veterinario, possibilmente con la confezione del prodotto. Inoltre il garage è un luogo inadeguato perchè quando si accende l’auto, l’animale potrebbe respirare il monossido di carbonio ed essergli fatale.
Non lasciare incustoditi apparecchi elettrici. Eventuali stufette portatili, cuscinetti termici, scaldini elettrici: nel caso in cui cani, gatti e conigli masticassero i cavi elettrici, potrebbero essere fulminati.
Nella neve il cane perde le tracce di odore e potrebbe smarrirsi. Tutti i cani amano giocare e rotolarsi in mezzo alla neve, ma potrebbero perdere le tracce di odore e smarrirsi facilmente. Non bisogna mai dimenticare che il guinzaglio è la “cintura di sicurezza” del vostro amico.
Attenzione agli animali che si rifugiano sotto le automobili. Con il freddo, i gatti o anche altri animali che vivono all’aperto potrebbero andare a rifugiarsi sotto le automobili, per riscaldarsi con il caldo del motore. E’ buona abitudine controllare sotto l’automobile, all’interno del passaruota, o per sicurezza dare dei leggeri colpi sul cofano della macchina prima di partire, in modo da permettere a eventuali ospiti di fuggire.
Informazioni utili
Colonia felina: alcuni consigli
Sentiamo sempre più spesso parlare di colonia felina e della sua tutela.
Che cosa si intende per colonia felina, come si ottiene lo status e quali sono le norme che la tutelano.
Per i gatti, purtroppo, la situazione di randagismo non è semplice da controllare, perché numerosi studi hanno visto come, per i gatti, sia impossibile diventare completamente domestici.
I gatti vivono anche in luoghi sopraelevati e difficili da raggiungere, si riproducono velocemente, motivo per cui, i gatti randagi ci saranno sempre; se si togliessero da un certo luogo, ne arriverebbero altri, essendo animali sinantropi (Si definisce animale sinantropo o sinantropico la specie animale che vive negli stessi territori in cui si è insediato l’uomo, senza vincoli di dipendenza da lui.).
Partiamo dal presupposto che tutti i gatti randagi del Comune sono di proprietà del Sindaco. Il gestore della colonia felina è una persona che si prende cura dei gatti del primo cittadino.
Chi vuole gestire una colonia felina deve, per prima cosa, far parte di un’associazione (di supporto) autorizzata (a livello regionale, solitamente) e attiva nell’ambito della protezione degli animali, (oppure deve essere in stretto contatto con una associazione).
Il responsabile della colonia deve prendersi la responsabilità di:
– nutrire i gatti, con cibo e acqua
– censirli più precisamente possibile compilando periodicamente una scheda per la ATS (Agenzie di Tutela della Salute)
– indicare la presenza della colonia tramite cartelli di una associazione
– segnalare alla ATS la presenza di gatti da sterilizzare per “contenere” la colonia.
Ricordiamo che la colonia felina è stanziale, per cui se è lì, lì rimane e andrebbe segnalata alla ATS.
E’ stanziale sia in aperta campagna che in aree private come condomini. Pensare di disfarsi dei gatti avvelenandoli per rimuovere la colonia felina, è un gesto scellerato, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi, il maltrattamento con la reclusione da tre a dodici o con la multa da 3000 a 15000 euro (Legge n. 189/2004).
Anche impedire la distribuzione di cibo come spesso accade con malsane ordinanze comunali, diventa maltrattamento, equiparabile ad un vero e proprio reato.
Fauna selvatica : cosa fare quando incontriamo un esemplare
Quando ci si trova di fronte ad un animale selvatico, è fondamentale sapere come comportarsi. spesso, credendo che l’animale sia in difficoltà il desiderio di intervenire, è spinto dalla reale volontà di doverlo aiutare, questa però può non essere la scelta migliore.
Scelte prese d’impulso possono fare più male che bene. Anzitutto gli animali selvatici hanno paura di noi, non sono abituati alla nostra presenza , quindi non vanno accarezzati e manipolati. Inoltre, non bisogna parlare ad alta voce. Se non sono in difficoltà, non resta che limitarsi a contemplarli con cautela, in caso contrario ci sarebbero delle regole da seguire. L’Enpa ha così redatto un vademecum SOS FAUNA SELVATICA (in allegato) il quale riporta alcune regole e consigli, ma la più importante è che prima di prendere qualsiasi iniziativa, chiamare sempre e comunque i Carabinieri forestali al 1515, i Corpi forestali regionali , la Polizia provinciale al 112 (se operativa in quel territorio) e il Centro recupero fauna più vicino che saprà fornire consigli e indicazioni.
In Abruzzo | Corpo forestale recupero rapaci| Viale della Riviera 229| 65123 Pescara | 085 72303.
Maltrattamento degli animali / Codice Penale Art. 727
Abbandonare un animale non è soltanto un atto disumano ma anche un problema socialmente rilevante.
E’ pericoloso infatti, perché, ad esempio, l’abbandono di un cane in strada facilmente può essere causa di incidenti stradali, mettendo cosi a rischio l’incolumità del conducente e dell’animale stesso.
L’abbandono di animali che hanno acquisito le abitudini della cattività è un reato punito per legge.
L’art. 727 del Codice Penale prevede che: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.”
Questo reato è integrabile anche in caso di abbandono di un animale diverso da cane e gatto, quindi qualsiasi animale che abbia acquisito le abitudini della cattività proprio perché conviventi con l’uomo e inseriti in un contesto domestico, come anche un serpente, un iguana,detenuti in casa, se lasciati in un contesto libero, non sarebbero in grado di sopravvivere per mancanza di cibo, acqua, riparo ecc.
Pene per chi uccide o maltratta un animale
L’ordinamento giuridico italiano ha dato sempre maggiore rilievo agli animali, da affezione e non. Il codice penale non punisce in modo esclusivo l’uccisione ma anche il maltrattamento, perpetrato sotto ogni forma. La giurisprudenza ha ritenuto perseguibile penalmente anche il proprietario di un animale che lo costringa a vivere in un ambiente non adatto, perché molto angusto oppure sporco.
L’articolo 544 bis del codice penale, rubricato “uccisione di animali” recita: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato “maltrattamento di animali”, recita: Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro .
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale. Le norme sono state introdotte al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono copertura legislativa diretta, restando ferma la tradizionale impostazione che nega un determinato grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.
Chiunque uccide un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni. Siccome la morte di un animale potrebbe essere cagionata anche accidentalmente, ad esempio, mentre si è alla guida della autovettura personale, oppure per risparmiargli inutili sofferenze, ad esempio quando il veterinario somministra un farmaco per la soppressione, la legge ha attenzione di specificare che è punita penalmente esclusivamente la morte di un animale provocata per crudeltà o senza necessità. In relazione a questo si può affermare che esclusivamente l’uccisione dolosa, vale a dire volontaria, e crudele è perseguita dalla legge, mentre le altre, se colpose oppure giustificate per il bene dell’animale stesso, non costituiscono reato.
Chi per crudeltà o senza necessità, provoca una lesione a un animale, oppure lo sottopone a sevizie o a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue stesse caratteristiche, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro. Rientra nel reato di maltrattamenti di animali ogni condotta che provochi non solo una lesione, vale a dire una ferita o una malattia, ma anche una sofferenza di tipo diverso. Ne fanno parte sia le aggressioni fisiche, come calci, bastonate e percosse di ogni genere, sia le sevizie che consistono nel privarlo del cibo, nel farlo vivere in ambienti angusti o sporchi, nel sottoporlo a fatiche che non potrebbe sopportare. La stessa pena prevista per il reato di maltrattamenti si applica anche a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, oppure li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
Oltre a quelli descritti, esistono altri reati nei confronti degli animali. Sono delitti che si possono perseguire in ambito penale anche l’attività di organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o sofferenze per gli animali. Le pene previste sono la reclusione da quattro mesi a due anni e multa da tremila a quindicimila euro, anche al fine dell’esercizio di scommesse clandestine (Art. 544-quater c.p.), oppure la promozione, l’organizzazione o la direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che ne possono mettere in pericolo l’integrità fisica.
Cane o gatto incidentato in strada: come comportarsi
Quando ci si trova di fronte ad un animale ferito, sarebbe buona regola cercare di avvicinarlo con cautela per poi tentare di metterlo in sicurezza togliendolo dalla strada.
Solitamente sono feriti e spaventati e tendono a reagire anche mordendo per la paura e il dolore.
Prima di tutto c’è da dire che non esiste un Pronto Soccorso per animali nazionale, non esiste un 118 per gli animali. Questo significa che tutte le strutture di Pronto Soccorso che troverete su internet, sono strutture private a pagamento che offrono anche un servizio 24 ore su 24. I veterinari sono tenuti a fornire le cure di primo soccorso là dove ne siano in grado o, altrimenti, fornire assistenza per indirizzare verso strutture atte al soccorso. Ma non sono tenuti a fornire tali cure gratuitamente o a loro carico, nel caso decidiate di portare l’animale ferito voi stessi in clinica anche se l’animale portato in urgenza non è di proprietà di chi lo ha accompagnato.
Quindi in mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, è necessario rivolgersi al 118 il quale contatterà il Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale. I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell’animale. Il mancato intervento è denunciabile, perché si tratta di un pubblico servizio.
Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall’articolo 16 del Codice Deontologico della categoria: “Il Medico Veterinario ha l´obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza”.
In caso di Animale Selvatico contattare la Polizia Provinciale o Carabinieri verdi ex Forestale competenti per territorio .
La maniera migliore di educare i nostri figli al rispetto verso gli animali è adottare un animale da compagnia, non importa il tipo di animale. È di fondamentale importanza che venga insegnato loro che gli animali non si comprano, ma al contrario si adottano, così che non li associno ad oggetti, ma ad esseri viventi.
Come fare per adottare un cane
In Abruzzo la materia del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione, è regolata dalla legge regionale 47/2013, che ha riordinato la disciplina precedente e abrogato le vecchie disposizioni.
Nella nostra regione sono attive diverse strutture, sia pubbliche che private, a cui ci si può rivolgere per adottare un cane. Per avviare l’iter bisogna presentarsi muniti di un documento d’identità valido, che servirà per il rilascio all’adottante dei successivi certificati.
L’adozione, normalmente, prevede 3 fasi principali:
- il pre-affido: consiste in un colloquio con l’adottante e i suoi familiari, oltre alla verifica del luogo in cui il cane andrà a stare;
- l’affido vero e proprio: con il rilascio dei documenti e il ritiro materiale del cane da parte dell’adottante;
- il post-affido: prevede una serie di verifiche successive al domicilio dell’adottante, per accertare le condizioni in cui vive il cane.
Per l’adozione ci si può rivolgere indifferentemente ai canili sanitari, ai rifugi e agli asili.
Qualche informazione da sapere:
- i cani ricoverati nei rifugi e negli asili, normalmente sono già vaccinati, sterilizzati (se hanno almeno 7 mesi) e dotati di microchip identificativo, che ne attesta l’iscrizione all’anagrafe canina. Vaccinazioni, sterilizzazione e inserimento del microchip, infatti, vengono eseguiti nei canili sanitari, dove gli animali vengono portati dopo la “cattura” nelle strade da parte del competente servizio delle singole Asl;
- nel caso il cane non sia vaccinato e dotato di microchip, è obbligatorio – entro 60 giorni – sottoporlo alle vaccinazioni contro parvovirus, cimurro e leptospirosi, oltre naturalmente alla microchippatura.
Passaggio di proprietà del cane
Fare il passaggio di proprietà di un cane non comporta alcuna difficoltà e va fatto solo tra persone maggiorenni. C’è da sapere, innanzitutto, che l’animale dovrà essere dotato di un microchip, come impone la legge. Un piccolo dispositivo sottocutaneo, elettronico di forma cilindrica che non emette nessun tipo di onda, grande pressappoco quanto la punta di una matita, rivestito di materiale biocompatibile che viene inserito sottocute senza alcun rischio per l’animale. L’animale proverà solo un semplice fastidio, applicato da un veterinario Asl che lo posiziona con una speciale siringa sterile monouso sotto la pelle del collo, appena dietro l’orecchio sinistro del cane e poi provvede a completare la scheda anagrafica attraverso i programmi informatici dell’Asl. in cui vengono registrati i dati del cane e del suo proprietario in un codice magnetico di 15 cifre. Quindi, il nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo del padrone e razza, sesso, età, colore del mantello, taglia, numero del dispositivo ed eventuale nome del cane.
Il microchip è obbligatorio su tutti i cani nati dopo il 2004. Per quelli più «vecchi» muniti di tatuaggio, si può fare a meno del dispositivo (anche se, comunque, resta raccomandabile).
Al momento in cui viene inserito il microchip, il veterinario rilascia al proprietario dell’animale copia del certificato del microchip con le informazioni in esso contenute. Il documento va firmato dal padrone e dal veterinario.
In quel foglio si trova anche una parte dedicata all’eventuale passaggio di proprietà. Lì bisognerà segnare i dati del nuovo padrone del cane (sempre nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ecc.). Ci sarà da segnare anche la data in cui il cane è stato ceduto e le firme del vecchio e del nuovo proprietario.
Questo foglio andrà, poi, portato entro 15 giorni all’Asl competente nel territorio in cui è stato registrato il passaggio di proprietà del cane. Questo ufficio informerà l’Azienda sanitaria di residenza del nuovo proprietario circa il cambio di proprietà. Tuttavia, e per snellire le pratiche, il nuovo padrone può inviare direttamente copia ad entrambi gli uffici.
Il nuovo proprietario deve comunicare l’avvenuto trasferimento all’Asl allegando:
- denuncia di iscrizione all’anagrafe compilata dal vecchio proprietario e firmata dal vecchio e dal nuovo padrone del cane;
- ricevuta del versamento di 8 euro all’Asl di residenza;
- iscrizione originale all’anagrafe canina;
- documento di identità e codice fiscale del vecchio e del nuovo proprietario.
Comune di Chieti
Accoglimento cani di proprietà nel Canile Rifugio
Predisposto il Disciplinare con i casi prioritari
L’Assessore alle Politiche del mondo animale, Alessandro Bevilacqua, rende noto che il Comune di Chieti, al fine di prevenire situazioni di sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile rifugio comunale, ha approvato un “disciplinare” relativo
all’introduzione dei cani di proprietà, iscritti all’Anagrafe canina del Comune di Chieti, sia ospitati temporaneamente e sia dopo accalappiamento in quanto vaganti ma di proprietà.
«Qualora un cittadino, proprietario di cane, sia impossibilitato per gravi motivi a tenere presso di sé l’animale – spiega l’Assessore Bevilacqua – in base al Regolamento comunale per la tutela degli animali approvato con delibera di Consiglio Comunale n.806 del 13 aprile 2015 può far
richiesta di autorizzazione al Sindaco di consegna del cane al rifugio comunale, previo periodo di osservazione presso il canile sanitario. Nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione, il certificato di proprietà/iscrizione all’Anagrafe canina, foto e libretto
sanitario. Il Sindaco, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione o il diniego. Nel caso in cui non vi sia disponibilità al momento della richiesta verrà redatta ed aggiornata una lista d’attesa che sarà utilizzata sulla base dei criteri di priorità».
I gradi di priorità individuati dall’Ufficio Sanità del Comune sono tre, così suddivisi:
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