Capita sovente che un cane abbandonato vada a nutrire le fila dei randagi lungo le strade, con conseguenze deleterie sia per se stessi sia per le persone. Primo fra questi, il rischio di mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti o di restarne vittima l’animale stesso.
In merito a queste disavventure, premettiamo che un provvedimento nazionale (legge n. 281/1991) demanda a ciascuna regione la competenza legislativa in materia di randagismo. A questo proposito, citiamo un episodio avvenuto lo scorso settembre nella regione Campania, esattamente nella provincia di Benevento, dove un automobilista incappato in un sinistro a causa di un cane randagio che si è improvvisamente palesato lungo la corsia di marcia, ha ottenuto un’indennità pari a 4mila euro da parte della Asl, condannata dal Tribunale a pagare i danni provocati.
Ma l’azienda sanitaria ha impugnato la sentenza dapprima in Corte d’appello e, successivamente, in Cassazione, dirottando la responsabilità
interamente sul Comune; entrambi i ricorsi sono stati rigettati. Questo
perché la regione Campania ha legiferato che nel proprio territorio “la
competenza della vigilanza e del controllo del randagismo, con
accalappiamento e trasferimento degli animali randagi nei canili
pubblici”, venisse attribuita all’azienda sanitaria locale, mentre sul fronte
comunale, alle amministrazioni ha assegnato l’incarico di dotarsi dei
canili.

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